Novità per il modello 730/2017

Ecco le principali novità relative alla dichiarazione 730/2017

Con la finanziaria ci sono state apportate anche delle novità per quanto riguarda le detrazioni fiscali da riportare nel modello 730 di quest’anno per i contribuenti e operatori del settore che lo devono compilare.
Rispetto allo scorso anno, chi presenta la dichiarazione autonomamente, tramite il servizio online dell’Agenzia delle Entrate, avrà come termine il 23 luglio 2017, gli altri che si avvalgono di professionisti fiscali invece il 7 luglio.

Con il modello 730/2017 di quest’anno diventano operative le disposizioni per le quali i contribuenti possono beneficiare dei risultati delle precedenti dichiarazioni integrative a favore, per periodi d’imposta per i quali fino a poco tempo fa era possibile presentare solo istanza di rimborso.

Un’altra grande novità riguarda le unioni civili. A tal fine le parole “coniuge” “coniugi” e termini equivalenti sono adesso riferiti anche alle persone dello stesso sesso che hanno effettuato un’unione civile (come previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 76/2016).

I lavoratori privati che percepiscono premi di risultato, se il premio percepito non supera i 2000 euro avranno la possibilità di beneficiare di una tassazione agevolata.

I lavoratori italiani che dall’estero tornano a lavorare in Italia possono far concorrere nella dichiarazione dei redditi solo il 70 per cento del reddito da lavoro dipendente effettuato in Italia.

Dal 2016 è stata inoltre introdotta una detrazione per premi assicurativi versati per la tutela di persone con disabilità grave (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992).
L’importo massimo da portare in detrazione non deve però complessivamente superare i 750 euro.

Coloro che nel 2016, hanno fatto erogazioni liberali fino a 100.000 euro a favore di istituti scolastici statali è previsto un credito di imposta del 65 per cento dell’importo corrisposto.

Nel modello 730 il contribuente potrà anche al rigo E14 indicare canoni e oneri accessori derivanti da contratti di locazione di unità immobiliari, anche ancora da costruire, che diventeranno abitazione principale.

Nelle detrazioni per le spese per la scuola dell’obbligo dei figli si potrà detrarre il 19 per cento per ciascun studente per un importo massimo di 546 euro.
Le spese relative all’istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione, tenuti presso università o istituti italiani o stranieri, andranno in detrazione:
• per università statali, per l’intero importo ;
• per università non statali, in misura non superiore a quella stabilita con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per ogni facoltà universitaria.

Alle giovani coppie coniugi o conviventi more uxorio da almeno tre anni, e dove almeno uno dei due componenti non superi trentacinque anni nel 2016, è riconosciuto il bonus giovani coppie con una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per acquisto di mobili destinati alla casa principale, entro un tetto massimo di 16.000 euro.
La detrazione sarà fruita in 10 rate. Il bonus va indicato al rigo E58.

Ai contribuenti che hanno acquistato nel 2016 direttamente dal costruttore una casa in classe energetica A o B c’è la detrazione del 50 per cento sull’Iva pagata.
Per le spese di acquisto e installazione di dispositivi per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento e climatizzazione delle case è previsto un ecobonus del 65 % sull’importo totale sostenuto.

E’ previsto anche un credito di imposta da utilizzare in compensazione per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza o di allarme e anche per spese di contratti con istituti di vigilanza, per la prevenzione di attività criminali.

Lascia una risposta