Ipoteca sulla casa

Chi può iscrivere l’ipoteca sulla casa, quanto costa e come si toglie

Una ipoteca è in teoria solo una “prenotazione” di destinazione del ricavato dalla vendita di un immobile nell’eventualità in cui fosse pignorato e venduto, e al creditore che ha iscritto ipoteca spetta per primo il ricavato.

Non a tutti è concesso iscrivere ipoteca sui beni del debitore; bisogna, al contrario, rispettare determinate forme che vedremo a breve. Ma prima chiariamo cos’è un’ipoteca.
L’ipoteca su un immobile è un diritto di garanzia del creditore che gli permette, quando l’immobile stesso è messo all’asta o venduto l’immobile , di avere la precedenza su tale ricavato prima degli altri  creditori dello stesso debitore.

I beni che sono ipotecabili sono beni immobili, usufrutto di tali beni, il diritto di superficie di una costruzione anche se il suolo è di un altro soggetto, i diritto enfiteutico ovvero quello su un fondo che viene concesso da un proprietario a un altro soggetto che in cambio gli versa un canone annuo.

Anche se l’ipoteca viene di solito riferita a beni immobili,  anche la garanzia reale  concessa a autoveicoli che sono iscritti a registri pubblici viene considerata ipoteca.

L’ipoteca può venire iscritta  in tre casi:
1) Tramite contratto tra le parti
In questo caso è ipoteca volontaria. Il contratto deve venire stipulato sotto forma scritta e poi trascritto sui pubblici registri immobiliari.
In tal caso, perchè il creditore possa iscrivere un’ ipoteca sulla casa del debitore, serve il consenso di quest’ultimo.

2) prevista automaticamente dalla legge
In questo caso essa prescinde dalla volontà sia del creditore che del debitore invece dipende dal fatto che una disposizione di legge ne prevede la sua costituzione in automatico.

3) Se c’è un atto pubblico del tribunale il quale riconosce un credito
Si parla in questo caso di ipoteca giudiziale e può essere iscritta solo su volontà del creditore,  e il debitore può anche non essere consenziente.

Si noti che con l’entrata in vigore del D.l. n. 69/2013 non è più permesso eseguire il pignoramento forzato di beni immobili del debitore, tra cui figura anche la prima casa.
La normativa vigente  infatti, fa divieto di procedere al pignoramento della casa se:
(i)            il bene è l’unico immobile posseduto dal debitore;
(ii)           l’immobile ha destinazione catastale di abitazione;
(iii)          l’immobile non è nè di lusso né classificabile come villa o castello;
(iv)          l’immobile è sede della residenza anagrafica del soggetto debitore.

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