Costruire manufatti e pergolati

Novità sulla normativa che regola la costruzione di manufatti amovibili e pergolati

Da questo momento chi vuole costruire ed installare strutture amovibili come pergolati e tettoie su su balconi o giardini e terrazzi privati può farlo senza chiedere nessun tipo di autorizzazione al proprio Comune.
Questo viene sancito dalla Sentenza 1777/2014 del Consiglio di Stato secondo la quale adesso proprietari ed inquilini che vogliono apporre dei manufatti sulle superfici esterne delle abitazioni e uffici lo possono fare senza permessi.

Infatti sulla sentenza viene detto che non serve chiedere un “Nulla osta” alle amministrazioni locali per “strutture di arredo, installate su pareti esterne dell’unità immobiliare ad esclusivo servizio, costituite da strutture leggere e amovibili, caratterizzate da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione perchè tali strutture non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali”.

Finora si doveva chiedere invece al proprio comune un permesso di costruire,disciplinato dall’art. 10 del d.p.r. n. 380/2001 per cui si dice che “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o che comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché gli interventi che causino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

Adesso con la sentenza del Consiglio di Stato, l’installazione di strutture senza opere murarie e pareti chiuse fatte con elementi leggeri è possibile senza richiedere nessun permesso di costruire e nulla osta.

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